Sez. 3, Sentenza n. 3323 del 14/05/1983 (Rv. 428218 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFETTO LIBERATORIO PER IL DEBITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFETTO LIBERATORIO PER IL DEBITORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'adempimento di un'obbligazione (nella specie, pagamento di canone di locazione) può essere eseguito da un terzo con effetto liberatorio per il debitore, sempre però che la prestazione sia effettuata per conto del debitore ed in modo conforme ai termini dell'obbligazione da questi assunta, e sempre che il creditore non abbia interesse a che la prestazione liberatoria sia eseguita dallo stesso debitore. (V 3661/76, mass n 382391; (Conf 1194/69, mass n 339794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)