Sez. U, Sentenza n. 409 del 12/02/1973 (Rv. 362380 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE - FUNZIONI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DISCIPLINA DEL LAVORO PRIVATO - APPLICABILITA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IN GENERE - FUNZIONI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DISCIPLINA DEL LAVORO PRIVATO - APPLICABILITA.*
Le aziende municipalizzate, pur essendo prive di personalita giuridica e dotate soltanto di autonomia amministrativa, svolgono un'attivita economica organizzata nel campo della produzione in concorrenza effettiva o potenziale con privati imprenditori; esse pertanto realizzano l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 2093, per la quale gli enti pubblici sindacalmente non inquadrati, cioe proprio quelli che non possono essere considerati enti pubblici economici, come le aziende municipalizzate, soggiacciono alla disciplina privata limitatamente alle imprese da essi esercitate, e quindi anche per i rapporti di lavoro e impiego dei dipendenti. (V 402/68, mass n 331394; 2638/66, mass n 325069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)