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Sez. L, Sentenza n. 2309 del 04/06/1977 (Rv. 386012 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO A CARATTERE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTI CON I DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - PRECEDENTE RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO CON IL COMUNE - EFFETTI EX ART 2112 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386012-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO A CARATTERE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RAPPORTI CON I DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - PRECEDENTE RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO CON IL COMUNE - EFFETTI EX ART 2112 COD CIV - ESCLUSIONE.*

L'istituzione, da parte del comune, di un'apposita azienda municipalizzata, per l'espletamento di un pubblico servizio a carattere prevalentemente industriale (nella specie, costruzione e gestione di acquedotto), determina la Costituzione ex novo di un'autonoma organizzazione imprenditoriale per fini economici e produttivi, distinta da quella amministrativa del comune medesimo, e qualificabile come ente pubblico economico. Pertanto, il rapporto di lavoro, di natura privatistica, che si viene ad instaurare con il dipendente di detta azienda, non e ricollegabile, sotto il profilo del trasferimento aziendale previsto dall'art 2112 cod civ, al precedente rapporto di impiego pubblico, che sia intervenuto fra lo stesso dipendente ed il comune durante il periodo della gestione diretta del servizio, e del quale il comune abbia deliberato la cessazione per effetto della nuova organizzazione del servizio medesimo, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ambito del nuovo rapporto, non sono invocabili l'anzianita ed i relativi diritti in precedenza maturati. (V 1102/76, mass n 379767; (V 2826/74, mass n 371242; (V 409/73, mass n 362380).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)