Sez. U, Sentenza n. 2638 del 27/10/1966 (Rv. 325069 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
La Competenza a giudicare le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti da aziende municipalizzate, che esercitano pubblici servizi, spetta al giudice ordinario in Sede di lavoro e non gia al giudice amministrativo. Peraltro, poiche tali aziende esercitano poteri di supremazia e di discrezionalita per quanto attiene alla loro Costituzione ed organizzazione, la natura privatistica dei cennati rapporti di lavoro non esclude la possibilita di incidenza sui rapporti medesimi dei provvedimenti amministrativi discrezionali interni in tema di organizzazione aziendale, soprattutto se tali provvedimenti siano emessi al fine di condizionare all'organizzazione stessa la disciplina del rapporto ed abbiano, quindi, rispetto a quest'ultimo, valore di presupposto e limite. In tal caso, i diritti soggettivi degradano ad interessi legittimi e la materia e sottratta al giudice ordinario cui e precluso ogni Sindacato che si spinga oltre l'accertamento del potere discrezionale. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)