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Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 18/05/1973 (Rv. 364167 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364167-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La novazione presuppone la volonta di estinguere la precedente obbligazione - e cioe il cosiddetto animus novandi - il cui accertamento si risolve nella ricerca e nell'interpretazione della volonta negoziale delle parti e quindi in una indagine riservata al giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimita se sia sorretta da motivazione adeguata e giuridicamente corretta. (Conf 3429/71, mass n 355008; 3047/71, mass n 354355; (Conf 2996/71, mass n 354275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)