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Sez. 2, Sentenza n. 3920 del 08/09/1977 (Rv. 387616 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387616-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento dell'esistenza o meno dell'animus novandi e, quindi, della novazione di un contratto, risolvendosi nella ricerca e nella interpretazione della volonta negoziale delle parti, concreta una indagine di fatto, riservata ai giudici di merito e, come tale, non censurabile in Cassazione quando sia adeguatamente motivata. (Conf 1068/74, mass n 369019; (1451'73, mass n 364167; (3429'71, mass n 355008; (3047'71, mass n 354355; (2996'71, mass n 354275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)