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Sez. L, Sentenza n. 3496 del 25/03/1995 (Rv. 491392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Disciplina ex art. 2126 cod.civ. - Applicabilità a rapporti di lavoro autonomo sia pur parasubordinato - Esclusioni - Fattispecie relativa a medico generico di base convenzionato con una USL.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE

La norma di cui all'art. 2126 cod.civ. (sulla "prestazione di fatto con violazione di legge") ha carattere eccezionale e può trovare applicazione solo nell'ambito del lavoro subordinato, senza possibilità di estensione a rapporti di lavoro autonomi, neppure se riconducibili all'ipotesi del lavoro c.d. parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 cod.proc.civ. (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione citata all'attività svolta da un medico generico di base convenzionato con una unità sanitaria locale in favore di assistiti in eccedenza rispetto al massimale di legge applicabile nel caso specifico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)