Sez. L, Sentenza n. 12259 del 27/11/1995 (Rv. 494832 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità a rapporti di lavoro autonomo ancorché parasubordinato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE
Ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - norma di rilevanza esclusivamente processuale, in quanto assoggetta al rito del lavoro le controversie concernenti rapporti di collaborazione in cui la prestazione sia continuativa, coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - non è riferibile, né pertanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2126 cod. civ., di natura sostanziale, che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)