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Sez. 2, Sentenza n. 14 del 10/01/1990 (Rv. 464728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - NULLITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA GIÀ ESEGUITA - SALVEZZA - APPLICABILITÀ AL LAVORO "PARASUBORDINATO".*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ANNULLAMENTO O NULLITÀ DEL CONTRATTO - NULLITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA GIÀ ESEGUITA - SALVEZZA - APPLICABILITÀ AL LAVORO "PARASUBORDINATO".*

L'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro non travolge gli effetti economici della prestazione lavorativa già eseguita, trova applicazione anche a tutela del lavoro "parasubordinato" (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) alla stessa stregua di quello subordinato, con riguardo alle esigenze fondamentali del lavoratore. Pertanto, anche la nullità del contratto di lavoro "parasubordinato" con un'amministrazione pubblica, per difetto della Forma scritta, necessaria "ad substantiam", non esclude il diritto alla retribuzione del lavoratore autonomo che abbia prestato un'attività inserita in modo coordinato e continuativo nella organizzazione dell'amministrazione stessa, ove non ricorra l'ipotesi di illiceità della causa o dello oggetto del contratto, prevista dal secondo comma dell'articolo citato, e sempre che non si tratti di Esercizio di attività che richieda con riguardo ad una professione intellettuale l'iscrizione in un apposito albo od elenco (nella specie, l'amministrazione era autorizzata a concludere contratti a termine con esperti e la attività svolta era stata di consulenza amministrativa). (V 1613/89, mass n 462399; (V 2893/88, mass n 458480; (V 4681/87, mass n 453331).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)