Sez. 3, Sentenza n. 7515 del 12/04/2005 (Rv. 584295 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Realizzazione di progetto altrui - Obblighi dell'appaltatore - Vizi imputabili a errori di progettazione - Obbligo di tempestiva denuncia al committente - Mancata ottemperanza - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
L'appaltatore che nella realizzazione dell'opera si attiene alle previsioni del progetto altrui può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera, in quanto, sebbene la obbligazione dell'appaltatore sia di risultato, la sua responsabilità non è oggettiva ma è commisurata alla diligenza e alla perizia necessarie nel caso concreto e secondo il parametro di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile. In particolare, nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell'opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni, mentre va esente da responsabilità se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l'appaltatore al rango di "nudus minister".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)