Sez. 2, Sentenza n. 6976 del 26/11/1986 (Rv. 449053 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ - ACTIO NEGATORIA - PLURALITÀ DI PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ - ACTIO NEGATORIA - PLURALITÀ DI PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il litisconsorzio necessario che determina l'inscindibilità della causa e, quindi, la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nel caso di impugnazione non estesa a tutti i litisconsorti, ricorre quando esso è espressamente previsto dalla legge, come nei giudizi divisori, o è imposto da particolari ragioni di diritto sostanziale, come avviene per le azioni costitutive tendenti al mutamento di una situazione giuridica comune a più soggetti o al conseguimento di prestazioni che, rispetto a più coobbligati, siano da considerarsi indivisibili o inscindibili. Pertanto, nel caso di "actio negatoria servitutis" può profilarsi la ricorrenza del litisconsorzio necessario quando essa tenda anche alla rimozione delle opere attraverso le quali la contestata servitù viene esercitata e il fondo preteso dominante appartenga "pro indiviso" a più proprietari - non potendo essere disposta o attuata "pro quota" la modificazione della cosa comune in assenza di alcuno dei contitolari del diritto dominicale -, ma non quando si tratti di più fondi dominanti, ciascuno appartenente ad un unico proprietario, o quando, pur trattandosi di un solo fondo dominante appartenente "pro indiviso" a più persone, l'attore in "negatoria" chieda il puro e semplice accertamento della libertà del proprio fondo. (V 3878/81, mass n 414523; (V 3449/81, mass n 400000; (V 3311/79, mass n 399710; (V 6001/78, mass n 395826; (V 2527/75, mass n 376445; (V 1287/71, mass n 351473).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)