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Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 12/06/1979 (Rv. 399710 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DEL DIRITTO DI SERVITU DI UNO DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO PRETESO DOMINANTE E LA CONDANNA ALLA RIMOZIONE DELLE OPERE ESEGUITE PER L'ESERCIZIO DELLA SERVITU - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI - MANCANZA DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - DENUNCIABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399710-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DEL DIRITTO DI SERVITU DI UNO DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO PRETESO DOMINANTE E LA CONDANNA ALLA RIMOZIONE DELLE OPERE ESEGUITE PER L'ESERCIZIO DELLA SERVITU - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI - MANCANZA DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - DENUNCIABILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

L'actio negatoria servitutis, che abbia per oggetto non soltanto la dichiarazione di inesistenza del diritto di servitu di uno dei comunisti del fondo che si pretende dominante, ma pure la condanna alla rimozione delle opere attraverso le quali il diritto di servitu viene esercitato, incidendo in un facere inscindibile comune ad altri soggetti, richiede la partecipazione al giudizio di tutti i titolari della comunione, i quali divengono litisconsorti necessari, in quanto la pronunzia nei confronti di uno soltanto di loro sarebbe inutiliter data. In difetto di integrita del contraddittorio puo essere denunziato per la prima volta anche in Cassazione, essendo rilevabile di ufficio e, al fine di accertare se il denunciato vizio sussiste, la suprema Corte puo compiere indagini di fatto, con esclusivo riguardo, pero, ai documenti e alle prove in precedenza acquisiti. (Conf 5063/77, mass n 388667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)