Sez. 2, Sentenza n. 1287 del 06/05/1971 (Rv. 351473 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - FONDO DOMINANTE O SERVENTE IN COMUNIONE PRO INDIVISO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - FONDO DOMINANTE O SERVENTE IN COMUNIONE PRO INDIVISO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
L'actio confessoria e quella negatoria servitutis, nel caso che il fondo dominante o servente od entrambi appartengano pro indiviso a piu proprietari, non comportano un litisconsorzio necessario tra i comproprietari, in quanto dette azioni si risolvono in un accertamento dell'Obbligo negativo (cd 'patì della servitu dei comproprietari del fondo servente) e tale Obbligo puo essere utilmente accertato dal giudice nei confronti del singolo comproprietario (attore o convenuto) che abbia in concreto affermata o negata l'esistenza della servitu. Diversamente, quando l'actio confessoria o negatoria sia accompagnata da una domanda dipendente, diretta ad incidere sui fondi in ordine ai quali sia stata accertata o negata la servitu e sui rapporti giuridici connessi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, poiche la pretesa relativa si presenta come inscindibile nei confronti di tutti i comproprietarì infatti il singolo comproprietario convenuto non puo essere tenuto alla modificazione od alla eliminazione 'pro quotà della cosa comune o di diritti ed obblighi connessi con la medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)