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Sez. 1, Sentenza n. 6549 del 04/07/1998 (Rv. 516954 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende sanitarie locali ex d. lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione ex lege della regione nei singoli rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse USL - Successiva emanazione del D.L. n. 630 del 1996- Portata.
Stato
decisa il 1998-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516954-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che ha stabilito, al comma primo, che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendosi a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio - è stata realizzata una specie di successione "ex lege" delle regioni, le quali - ferma la loro qualità di debitrici per i debiti non estinti al 31 dicembre 1987 ed accertati secondo l'art. 10, comma 1, della legge n. 465 del 1987, sono, per tutte le altre esposizioni debitorie (sia anteriori al 31/12/85 ma non "accertate" e già transitate in capo alle U.S.L., sia posteriori a tale data ed anteriori al 31 dicembre 1994) subentrate definitivamente alle "gestioni a stralcio" e liquidatorie delle USL, avvalendosi dei commissari liquidatori di esse come di propri organi. Un tale quadro non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al D.L. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale è stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale al 31 dicembre 1994 e si è limitato a porre un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle Regioni.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/12/1996 num. 630, Legge 11/02/1997 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)