Sez. L, Sentenza n. 2032 del 23/02/2000 (Rv. 534259 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Successione delle nuove Aziende sanitarie nei debiti pregressi - Insussistenza - Difetto di legittimazione passiva delle Aziende - Derogabilità del principio da parte della legislazione regionale - Esclusione - Art. 8 legge reg. Marche n. 22 del 1994 - Interpretazione nel senso della sua costituzionalità - Ammissibilità - Trasferimento alle Aziende sanitarie dei debiti preesistenti delle USL - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A seguito della soppressione delle USL, avvenuta con D.Lgs. n. 502 del 1992, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge n. 549 del 1995, si è verificata una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle USL, né tale quadro normativo risulta modificato dal D.L. n. 630 del 1996, convertito in legge n. 21 del 1997, che disciplina aspetti finanziari, prevedendo l'erogazione da parte dello Stato alle Regioni dei fondi necessari per far fronte ai disavanzi del Servizio sanitario nazionale fino al 1994. Ne deriva che le ASL non rispondono dei preesistenti debiti delle USL a cui sono subentrate (e sono quindi prive di legittimazione rispetto alle relative domande in giudizio), in applicazione di un principio a cui è stato attribuito chiaramente carattere di imperatività e inderogabilità e che, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale. Alle disposizioni di quest'ultima va pertanto attribuito, ove possibile, un significato compatibile con detto principio e tale da non comportarne l'illegittimità costituzionale: in particolare quindi l'art. 8 della legge reg. Marche 28 giugno 1994 n. 22 va interpretato restrittivamente, nel senso che la successione delle nuove aziende sanitarie nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle strutture soppresse non riguarda anche i debiti e crediti pregressi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 13/12/1996 num. 630, Legge 11/02/1997 num. 21, Legge Reg. Marche 28/06/1994 num. 22 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)