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Sez. 6, Sentenza n. 9296 del 27/02/1995 Ud. (dep. 01/09/1995) Rv. 203077 - 01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere | Previo accordo - Necessità - Esclusione - Contributo causale alla realizzazione del fatto e consapevolezza di concorrervi - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203077-01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere

Per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che - eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato all'esecuzione di un reato diverso e meno grave - sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia apportato un contributo d'ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concorso anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista nel medesimo la consapevolezza che ci sia coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)