Sez. 5, Sentenza n. 25894 del 15/05/2009 Ud. (dep. 19/06/2009) Rv. 243901 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Assenza di previo accordo - Rilevanza - Esclusione - Intesa intervenuta nel corso dell'esecuzione del reato - Sufficienza - Fattispecie.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità - a titolo di concorso in falso ideologico - degli imputati che, pur in assenza di un esplicito accordo con un notaio che aveva formato una falsa autentica di firma, si erano limitati a 'sfruttarè la prassi seguita presso il suo studio e da essi conosciuta, di autenticare dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche in assenza del sottoscrittore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)