Sez. 5, Sentenza n. 24410 del 12/04/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234297 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi già pendenti - Eccezione di illegittimità costituzionale - Infondatezza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Poiché nessuna norma di diritto internazionale stabilisce il principio della obbligatoria retroattività della norma penale più favorevole, laddove tale caratteristica attenga alla determinazione di un termine di prescrizione più breve e non invece alla modifica "in melius" della norma incriminatrice, ovvero della previsione sanzionatoria della stessa, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 10 Cost., dell'art. 10, comma terzo, legge n.251 del 2005, norma transitoria in base alla quale i termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli previgenti non si applicano nei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento, nonché in quelli già pendenti in grado di appello od in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)