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Sez. 6, Sentenza n. 42189 del 27/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 234954 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Disciplina transitoria - Processi pendenti avanti alla Corte di cassazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234954-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 111, comma secondo, Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005, che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, posto che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della "lex mitior". Essa infatti salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)