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Sez. 2, Sentenza n. 23617 del 19/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234413 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Normativa transitoria - Processi già pendenti avanti la Corte di cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234413-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, perché l'individuazione dell'inizio del processo, con la dichiarazione di apertura del dibattimento, come linea di confine tra le discipline, coniuga la salvaguardia delle esigenze processuali con lo spirito complessivo della riforma, e consente di operare una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggettivo che non è certo irrilevante nello sviluppo processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)