Sez. L, Sentenza n. 19833 del 28/08/2013 (Rv. 628641 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità civile - Requisito della incollocazione al lavoro - Onere della prova gravante sull'interessato - Elementi integrativi - Domanda alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità - Rilevanza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di assegno di invalidità civile, il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, può dirsi sussistente qualora l'interessato provi di non aver svolto attività lavorativa e di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della n. 68 del 1999 da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)