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Sez. L, Sentenza n. 20361 del 17/06/2026 (Rv. 679446-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Assegno di invalidità - Requisito dell'inattività - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679446-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno di invalidità di cui all'art. 13 della l. n. 118 del 1971, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, che stabilisce che il requisito relativo all'incollocamento al lavoro, necessario per il riconoscimento del diritto, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al

limite previsto dall'articolo 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, non ha efficacia retroattiva, non essendo norma d'interpretazione autentica, né comunque norma innovativa avente effetti retroattivi.

Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 12 ter, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)