Sez. L, Sentenza n. 21242 del 22/06/2026 (Rv. 679204-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità civile - Requisiti - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. con l. n. 215 del 2021 - Attività lavorativa svolta dall’invalido parziale con percezione di reddito inferiore al limite previsto dall’art. 14-speties del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980 - Natura della previsione - Norma di interpretazione autentica - Esclusione - Natura innovativa - Sussistenza - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di requisiti per l'assegno mensile di invalidità, l'art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, introdotto in sede di conversione con l. n. 215 del 2021, che considera compatibile tale provvidenza con lo svolgimento, da parte dell'invalido, di attività lavorativa entro il limite di reddito previsto dall'art. 14-septies del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980, non integra una norma di interpretazione autentica del requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'art. 13 della l. n.118 del 1971, in quanto non si limita a chiarire la portata prescrittiva della precedente disposizione, ma introduce, in positivo, un requisito del tutto nuovo ed autonomo, costituito dalla possibilità di svolgere un'attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite ivi stabilito, sicché non ha efficacia retroattiva ed è applicabile, ratione temporis, solo alle fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore.
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 12 ter, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)