Sez. L, Sentenza n. 165 del 10/01/1994 (Rv. 484958 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali - Condizioni - Fattispecie relativa a prescrizione medica di dette cure senza indicazione della necessità del loro espletamento in periodo extraferiale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
La retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983) la produzione, da parte dell'interessato di apposita prescrizione di medico specialista dell'U.S.L. da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale. (Nella specie, la Corte Suprema ha cassato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione per il periodo di cure sulla base di prescrizioni mediche contenenti la generica indicazione di esigenze "terapeutiche o riabilitative", senza alcuna specificazione in ordine alla necessità dell'espletamento delle cure in periodo extraferiale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)