Sez. L, Sentenza n. 5705 del 20/06/1996 (Rv. 498205 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Diritto del lavoratore a fruire delle cure idrotermali fuori del periodo feriale - Presupposti - Maggiore utilità ed efficacia delle cure se svolte prima del suddetto periodo - Menzione specifica nella motivata prescrizione dello specialista - Necessità - Menzione della sussistenza di esigenze terapeutiche e riabilitative in relazione ad una patologia in atto - Insufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Il requisito della maggiore utilità ed efficacia delle cure idrotermali, se eseguite fuori e prima del periodo delle ferie annuali, deve risultare esplicitamente dalla motivata prescrizione dello specialista della U.S.L. o dei medici dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.I.L., prevista dall'art. 13, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 483, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, e successivamente dall'art. 16, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, non essendo sufficiente che da tale prescrizione risultino le esigenze terapeutiche o riabilitative in relazione ad una patologia in atto, dimostrative soltanto della utilità ed efficacia delle cure, non anche di una utilità ed efficacia maggiore se comparata a quella della terapia rimandata al periodo feriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)