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Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 29/10/2009 Ud. (dep. 08/03/2010) Rv. 246206 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Trasporto di prodotti sottoposti ad accisa - Mancanza del certificato di provenienza - Reato - Configurabilità - Avvenuto pagamento dell'imposta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246206-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

Il reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza certificato di provenienza (art. 49, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) è configurabile anche nel caso in cui l'accisa sia stata pagata al momento dell'importazione o dell'immissione del prodotto al consumo, trattandosi di reato di pericolo che si realizza per il mero fatto del trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 12 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)