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Sez. 3, Sentenza n. 40982 del 16/10/2001 Cc. (dep. 19/11/2001) Rv. 220305 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Acquisto in paese comunitario - Assenza di documentazione - Liceità della condotta per avvenuto versamento dell'accisa - Esclusione - Modalità di trasporto "atipiche" - Sussistenza - Illiceità della condotta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220305-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

In tema di trasporto di oli minerali acquistati in paese comunitario, deve ritenersi integrata la violazione prevista dagli artt.40, comma 1 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 nella ipotesi di trasporto del prodotto effettuato con modalità "atipiche" e senza la prescritta documentazione in quanto gli oli minerali trasportati con tali modalità vanno considerati detenuti per scopo commerciale, e quindi soggetti ancora al pagamento dell'accisa sebbene acquistati in paese comunitario, con presunzione iuris et de iure ai sensi dell'art.9, comma 3 della Direttiva CEE n.92/12 e degli artt.10 e 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo citato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto "atipiche" le modalità del trasporto di ca.132 litri di gasolio da riscaldamento effettuato a mezzo di taniche e non mediante autocisterna utilizzata da operatore professionale, come invece previsto dall'art.11, comma 3 del decreto legislativo n.504 del 1995).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 11 com. 3, Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 12 art. 8, Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 12 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)