Sez. 3, Sentenza n. 3320 del 14/12/2004 Ud. (dep. 01/02/2005) Rv. 230669 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Trasporto senza certificato di provenienza - Reato di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 504 del 1995 - Nozione di trasporto - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Il reato di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, si configura sia in caso di circolazione che di sosta del prodotto in ogni località ricompresa tra l'esterno del deposito di estrazione e l'esterno del deposito di destinazione, atteso che il controllo teso ad evitare ogni frode fiscale è esteso a tutto il tragitto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)