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Sez. L, Sentenza n. 2775 del 04/05/1982 (Rv. 420648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI RIMBORSO DI RICCHEZZA MOBILE - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - NULLITÀ.*

La clausola contenuta in accordi aziendali che prevede la corresponsione di una "indennità di rimborso di ricchezza mobile" a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo è nulla, in quanto contrastante con le norme fiscali che hanno sancito l'obbligatorietà della rivalsa del datore di lavoro nei confronti del lavoratore (legge 30 gennaio 1933, n. 18, art. 127 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 95 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) e con il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla loro capacità contributiva. (V 3494/79, mass n 399905; (V 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 30/01/1933 num. 18, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)