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Sez. L, Sentenza n. 3494 del 21/06/1979 (Rv. 399905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DELL'INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI ACCORDI AZIENDALI PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA RM - NULLITA - COMPUTO DELL'INDENNITA NELLA RETRIBUZIONE AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

La clausola contenuta in accordi aziendali che prevede la corresponsione di una "indennita di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile" a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo, in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale il dipendente, esentandolo dall'"assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art 127 del tu n 645 del 1958, e assolutamente nulla, perche in contrasto non solo con le norme fiscali che hanno sancito l'obbligatorieta della rivalsa dell'imposta dovuta dal lavoratore dipendente, ma anche con il principio contenuto nell'art 53 cost, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla loro capacita contributiva. Pertanto, la suddetta indennita, mentre resta sanzionata con la reiterazione dell'imposizione a carico del contribuente, non puo configurarsi quale componente della retribuzione assunta dalla legge a base della pensione (art 21 legge 28 maggio 1961 n 830). (Conf 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)