Sez. L, Sentenza n. 6258 del 25/11/1980 (Rv. 409990 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - RETROATTIVITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - RETROATTIVITA.*
A norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ, il giudice del merito deve procedere alla rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro con riferimento al momento della loro insorgenza, ancorche anteriore alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, che tale istituto ha introdotto e deve calcolare gli interessi con riferimento alle date di scadenza dei singoli crediti e sulle frazioni di capitale via via rivalutate. (Conf 3277/80, mass n 407081; (Conf 1001/80, mass n 404438; (Conf 712/80, mass n 404149).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)