Sez. L, Sentenza n. 3277 del 19/05/1980 (Rv. 407081 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - INTERESSI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO - INTERESSI - DECORRENZA.*
A norma dell'art 429, comma terzo cod proc civ il giudice di merito deve procedere alla rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro con riferimento al momento della loro insorgenza, ancorche anteriore alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, che tale istituto ha introdotto, e deve calcolare gli interessi con riferimento alle date di scadenza dei singoli crediti e sulle frazioni di capitale via via rivalutate. (Conf 1001/80, mass n 404438; (Conf 712/80, mass n 404149; (Conf 146/80, mass n 403532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)