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Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 27/06/1972 (Rv. 359474 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - VENDITA - NULLITA ANTERIORI ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE - INOPPONIBILITA ALL'ACQUIRENTE O ALL'ASSEGNATARIO - LIMITI - PROPONIBILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359474-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - VENDITA - NULLITA ANTERIORI ALLA VENDITA O ALL'ASSEGNAZIONE - INOPPONIBILITA ALL'ACQUIRENTE O ALL'ASSEGNATARIO - LIMITI - PROPONIBILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

Le nullita degli Atti esecutivi, che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, non sono opponibili all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore precedente. Tali nullita, riferentesi alle irregolarita formali del processo esecutivo, possono essere fatte valere soltanto con il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione. (Conf 1768'67, mass n 328633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)