Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 14/07/1967 (Rv. 328633 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - NULLITA - DEGLI ATTI ESECUTIVI ANTERIORI - INOPPONIBILITA AL VENDITORE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - NULLITA - DEGLI ATTI ESECUTIVI ANTERIORI - INOPPONIBILITA AL VENDITORE - LIMITI.*
Le nullita degli Atti esecutivi anteriori alla vendita o alla assegnazione, che, per l'art. 2928 cod. civ., non sono opponibili al venditore o all'assegnatario, salva la collusione con il creditore procedente, sono le nullita formali del procedimento espropriativo, oggetto di opposizione agli Atti esecutivi. Il principio desumibile a contrariis da detto articolo, cioe che tali nullita possono essere fatte valere tra il debitore e il creditore procedente anche dopo la vendita e l'assegnazione, non vale, quindi, a rendere ammissibile dopo l'assegnazione di un credito, un'opposizione all'esecuzione, con la quale il debitore contesti il diritto che al creditore compete in forza del titolo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)