Sez. 1, Sentenza n. 6276 del 05/12/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203424 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria | Ricorso per cassazione - Limiti di proponibilità - Censure relative alle incombenze indicate nell'art. 717 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Modalità per proporle - Fattispecie.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Applicazione provvisoria
Avverso il provvedimento della corte d'appello di applicazione provvisoria di misura coercitiva in attesa di estradizione è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge. Detto vizio inerisce alla legittimità di tale provvedimento e non riguarda le incombenze successive alla sua emanazione ed esecuzione, di cui è cenno nell'art. 717 cod. proc. pen. e la cui eventuale omissione va fatta valere innanzi alla corte d'appello in sede di richiesta di revoca della misura eseguita. (Fattispecie relativa all'omessa identificazione dell'arrestato, alla mancata richiesta del suo consenso all'estradizione e al mancato invito alla nomina di un difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 717, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)