Sez. 6, Sentenza n. 487 del 11/02/1998 Cc. (dep. 29/04/1998) Rv. 211705 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimenti applicativi - Mezzi di impugnazione - Richiesta di riesame - Esclusione - Ricorso per cassazione - È l'unico mezzo consentito.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In materia di estradizione per l'estero, i provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dalla Corte di appello o dal Presidente della Corte di appello, possono essere impugnati esclusivamente mediante ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 719 cod. proc. pen., essendo escluso il rimedio della richiesta di riesame previsto in via generale per le misure coercitive dall'art. 309 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)