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Sez. L, Sentenza n. 27101 del 19/12/2006 (Rv. 594019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Recesso dell'imprenditore previsto dall'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 - Sanzioni correlate contemplate dal successivo art. 5, comma terzo, di detta legge - Individuazione - Effetti.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo conseguente all'attivazione della procedura di mobilità, l'art. 5, comma terzo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ricollega la sanzione dell'inefficacia alla violazione delle procedure richiamate dal precedente art. 4, comma dodicesimo, e la sanzione dell'annullabilità alla violazione dei criteri di scelta previsti dal primo comma del medesimo art. 5. In particolare, la predetta "inefficacia" è sinonimo di nullità, poiché la mancata produzione di effetti costituisce la conseguenza tipica di questa più grave forma di invalidità, senza che rilevi in senso contrario che il suddetto art. 5, comma terzo, ricolleghi sia all'inefficacia che all'annullabilità del licenziamento gli effetti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. La conseguenza che ne deriva sul piano pratico è che in presenza di un licenziamento nullo può verificarsi l'interruzione di fatto della prestazione lavorativa, ma non l'interruzione del rapporto di lavoro, poiché l'atto di recesso non è in grado di incidere sull'esistenza e permanenza del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)