Sez. 6, Sentenza n. 16676 del 30/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023) Rv. 284591 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Annullamento per la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Rideterminazione della pena - Potere del giudice del rinvio - Limitazioni - Divieto di "reformatio in peius" - Giudicato parziale - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)