Sez. L, Sentenza n. 11374 del 02/11/1995 (Rv. 494492 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Riferimento al contenuto della domanda - Limiti - Contestazioni mosse dal convenuto - Irrilevanza - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
Il criterio per la determinazione della competenza deve essere fissato in base all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed in base all'esposizione dei fatti posti a suo fondamento (salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), dovendo essere considerate del tutto irrilevanti, rispetto al suddetto fine, le contestazioni formulate dal convenuto e, soprattutto, le contrarie prospettazioni dei fatti allegate da quest'ultimo, le quali possono essere utilizzate dal giudice solo come fonte complementare del proprio convincimento. In particolare, nell'ipotesi in cui l'attore alleghi la simulazione assoluta, deve farsi riferimento, ai fini della determinazione della competenza, al negozio dedotto in giudizio ed asseritamente affetto da nullità per la denunciata simulazione, essendo unica la fattispecie negoziale oggetto di contestazione fra le parti e di decisione da parte del giudice, laddove, nel caso in cui venga allegata la simulazione relativa, la competenza deve essere determinata in base al negozio dissimulato indicato dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)