Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 05/02/1988 (Rv. 457449 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - DEBITI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE DOPO LA SUA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - DEBITI CONTRATTI NEL CORSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - DEBITI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE DOPO LA SUA AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 111 primo comma n. 1 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 il quale, in deroga al principio della par condicio creditorum, ammette in prededuzione il pagamento oltre che delle spese procedurali, dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e per l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa, può trovare applicazione con riguardo ai debiti sorti durante il periodo dell'amministrazione controllata in relazione alla sua funzione istituzionale di consentire la gestione dell'impresa insolvente in previsione di un possibile risanamento, ma non anche con riguardo ai debiti contratti dall'imprenditore dopo la sua ammissione al concordato preventivo stante la funzione satisfattoria di questa procedura rispetto alla quale è estranea ed indifferente l'eventuale continuazione dell'Esercizio dell'impresa da parte del debitore concordatario ancorché autorizzato, atteso che i provvedimenti autorizzativi del giudice delegato ai sensi dell'art. 167 legge fallimentare non hanno altra funzione che quella di rendere gli Atti autorizzati efficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. (V 3396/83, mass n 428268; (Conf 395/78, mass n 389696).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)