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Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987 (Rv. 453455 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DEL PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-30
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453455-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DEL PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorché il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che potendo la Corte di Cassazione controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorché tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto, quale risulta dalla sentenza impugnata, che si riveli incompleto, incoerente od illogico. (V 6519/84, mass n 438094; (V 2947/78, mass n 392385; (Conf 4469/83, mass n 429356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)