Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983 (Rv. 429356 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorché il mezzo istruttorio sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che potendo la Corte di Cassazione controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza formale, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorché tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto, quale risulta dalla sentenza impugnata, che si riveli incompleto, incoerente od illogico. (V 2947/78, mass n 392385).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)