Sez. 6, Sentenza n. 1233 del 01/04/1998 Cc. (dep. 29/04/1998) Rv. 211704 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso al difensore - Tempestività - Nozione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
In tema di interrogatorio di garanzia, deve considerarsi tempestivo, a norma dell'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen., non solo l'avviso che consenta al difensore di essere presente all'interrogatorio, ma anche quello che consenta al medesimo di chiedere che l'atto venga ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza. (Fattispecie nella quale l'avviso era stato dato telefonicamente al difensore alle ore 8, 30 presso il domicilio sito nel Comune di Marigliano (Napoli), mentre l'interrogatorio era stato tenuto alle ore 12, 40 dello stesso giorno presso il carcere di Bellizzi Irpino).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)