Sez. 1, Sentenza n. 38611 del 11/10/2005 Cc. (dep. 20/10/2005) Rv. 232556 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - difensore | Avviso al difensore - Modalità - Avviso per telefono e per mezzo del fax al difensore residente a Bologna un'ora prima dell'interrogatorio da espletarsi a Modena - Tempestività dell'avviso - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - difensore
In tema di interrogatorio di soggetto in stato di custodia cautelare, non risponde al criterio previsto dall'art. 294, comma quarto, cod. proc. pen. e, quindi, non è tempestivo l'avviso dato al difensore di fiducia residente a Bologna per telefono e successivamente via fax un'ora prima dell'interrogatorio da espletarsi presso la casa circondariale di Modena, a circa trenta chilometri di distanza dal luogo di provenienza, in quanto l'art. 294, comma quarto, succitato, pur non indicando termini tassativi per l'avviso al difensore, ne richiede, tuttavia, la tempestività preordinata ad assicurare al difensore la possibilità di essere presente allo svolgimento dell'atto e di potere svolgere un'adeguata assistenza difensiva. Ne deriva che, in tal caso, l'intempestività dell'avviso determina la nullità dell'interrogatorio, con le conseguenze stabilite dagli articoli 302 e 306 cod. proc. pen. (estinzione della misura e immediata liberazione del soggetto sottoposto ad essa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)