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Sez. 5, Sentenza n. 2253 del 17/10/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 257937 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso al difensore - Tempestività - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257937-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di misure cautelari personali, è illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia tempestivo, ex art. 294, comma quarto, cod. proc. pen., avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata assistenza difensiva. Ne consegue che, a tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei - quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione - ma anche i tempi necessari all'esame degli atti processuali, ancorché già depositati in precedenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del Gip di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, ritenendo tempestivo l'avviso al difensore, trasmesso via fax alle ore 11, 33 dello stesso giorno in cui doveva avere luogo l'interrogatorio fissato per le ore 16, considerata anche la distanza tra l'Ufficio designato - Tribunale di Siena - e lo studio del legale in Roma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)