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Sez. 2, Sentenza n. 2040 del 13/07/1973 (Rv. 365194 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NECESSITA DI ESPRESSA ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365194-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - NECESSITA DI ESPRESSA ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Per vincere la presunzione di comunione prevista dall'art 1117 cod civ, se non e indispensabile un'esplicita fattispecie contenuta nel titolo costitutivo del condominio, e tuttavia necessario che da detto titolo emergano elementi univoci, tali che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di condominio o con il legittimo Esercizio di esso. L'indagine diretta a stabilire, anche attraverso l'interpretazione di un negozio, se la situazione obiettiva presenti i caratteri necessari a rendere applicabile la presunzione di comunione prevista dall'art 1117 cod civ, si risolve in un apprezzamento di fatto, che esula dal Sindacato di legittimita del SC, se sorretta da motivazione logica ed immune da errori giuridici. (V 297/71; 2632/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)