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Sez. L, Sentenza n. 5004 del 27/04/1992 (Rv. 476993 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Art. 9 bis legge n. 166 del 1991 - Premi pagati dal datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni extra professionali dei propri dirigenti - Assoggettabilità a contribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476993-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103), che con norma di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 esclude con efficacia retroattiva dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria le contribuzioni o somme accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, non sono assoggettati a contribuzione previdenziale i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze di assicurazione contro gli infortuni extra-professionali dei propri dirigenti, essendo destinati ad integrare il sistema generale di assistenza e previdenza del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)