Sez. L, Sentenza n. 11682 del 09/11/1995 (Rv. 494599 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Disciplina ex art. 9 bis legge n. 166 del 1991 di interpretazione autentica dell'art. 12 legge n. 153 del 1969 - Portata - Somme versate dal datore di lavoro per polizza a copertura dei rischi di spese sanitarie malattie ed infortuni anche extra lavorativi dei propri dipendenti - Assoggettabilità a contribuzione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell' art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166 - che con norma d'interpretazione autentica dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e quindi con efficacia retroattiva (salvo il limite della "soluti retentio" per i versamenti già effettuati), esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria le contribuzioni o somme accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative, previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - non sono assoggettabili a contribuzione (previdenziale ed assistenziale) le somme versate dal datore di lavoro per polizze di assicurazione a copertura dei rischi di spese sanitarie, malattie, infortuni lavorativi ed extralavorativi dei propri dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)