Sez. L, Sentenza n. 8698 del 08/09/1997 (Rv. 507664 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il finanziamento di attività culturali ricreative o assistenziali a beneficio dei lavoratori - Contribuzione previdenziale - Assoggettabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le somme erogate dal datore di lavoro per il finanziamento delle attività culturali ricreative e assistenziali a beneficio della generalità dei dipendenti non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)