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Sez. L, Sentenza n. 8698 del 08/09/1997 (Rv. 507664 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il finanziamento di attività culturali ricreative o assistenziali a beneficio dei lavoratori - Contribuzione previdenziale - Assoggettabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507664-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le somme erogate dal datore di lavoro per il finanziamento delle attività culturali ricreative e assistenziali a beneficio della generalità dei dipendenti non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)