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Sez. L, Sentenza n. 10642 del 27/09/1999 (Rv. 530270 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Equiparazione alla indennità di accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra - Limiti - Diritto all' assegno integrativo in sostituzione di uno o più accompagnatori - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530270-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In base all'art. 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682, autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983 n.165, l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 406, spettante agli invalidi civili affetti da cecità assoluta, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, mentre non comporta l'estensione a coloro che sono affetti da cecità assoluta dell'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 spettante ai grandi invalidi di guerra.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 22/12/1979 num. 682 art. 1, DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6, Legge 04/05/1983 num. 165 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)